Art. 7 - Organo di Garanzia Regionale

  1. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
  2. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
  3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
  4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.