Art. 6 - Organo di Garanzia

  1. L’O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
    • a) dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
    • b) presidente del Consiglio di istituto
    • c) n° 1 rappresentante dei docenti
    • d) n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal consiglio di istituto
    • e) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.
  2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.
  3. L’O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all’impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l’O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
  4. La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
  5. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
  6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
  7. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza.
  8. Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
  10. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
  11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel “Regolamento di istituto”, è attribuita, a norma di legge, all’Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’”Organo di garanzia” della scuola.