Art. 6 - Organo di Garanzia
- L’O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
- a) dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
- b) presidente del Consiglio di istituto
- c) n° 1 rappresentante dei docenti
- d) n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal consiglio di istituto
- e) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.
- I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.
- L’O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all’impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l’O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
- L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
- Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza.
- Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
- L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
- La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel “Regolamento di istituto”, è attribuita, a norma di legge, all’Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’”Organo di garanzia” della scuola.