Art. 4 - Procedimento

  1. Prima di rendere esecutiva una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.
  2. A seguito dell’audizione, potrà seguire:
    • la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
    • il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
  3. I genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell’evento accaduto e dell’eventuale necessità di convocare il consiglio di classe.
  4. In alcuni casi, l’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, se le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento.
  5. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).
  6. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla solo componente docente. L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.
  7. L’Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.
  8. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
  9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, o da un suo incaricato in forma scritta.